Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19

Si comunica che, ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021 e dalla successiva nota MIUR n.1260 del 30 agosto 2021, dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

A tal fine, a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi a prestare servizio nell’edificio scolastico, dovrà essere esibito ogni giorno al personale espressamente incaricato della verifica, unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.

Si riporta di seguito estratto dell’art. 9 decreto legge n.52/2021, convertito dalla legge n.87/2021 che definisce le condizioni di validità temporale della certificazione verde Covid19:

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale)

b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi)

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi)

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

Tutto il personale scolastico dovrà entrare dall’ingresso principale e dovrà esibire il proprio green pass al collaboratore addetto alla verifica, che sarà dotato di apposito strumentazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica dott.ssa Mirella Topazio.